Croce Rossa Italiana
Volontari del Soccorso - Gruppo Roma Centro
Ultimo aggiornamento: 11/04/2012

Settore attività didattiche

Diritto Internazionale Umanitario


L’approvazione della Convenzione di Ginevra del 1864 introduce nel diritto internazionale principi umanitari che avranno rapida diffusione a livello internazionale. In particolare viene garantita l’attività delle Società Nazionali di soccorso che, sotto l'emblema della croce rossa, sono chiamate ad intervenire come servizio ausiliario della sanità delle forze armate.Se è vero che il diritto internazionale umanitario - DIU in forma abbreviata – nel corso dei decenni è stato interessato da una grande evoluzione, è anche vero che questo sviluppo non è altro che l'aggiornamento e l'ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla prima convenzione.I principi della Convenzione di Ginevra del 1864, infatti, vengono riconfermati ed ampliati nella "Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra" e successivamente ripresi nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899, in cui viene adottata, tra l'altro, una convenzione per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati - guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene poi adottata all'Aja il 18 ottobre 1907.


Le lacune delle norme formulate, mostrate dal primo conflitto mondiale, spingono all’adozione nel 1929 di altre due convenzioni: una per il trattamento dei prigionieri di guerra, l'altra per migliorare la protezione dei feriti e dei malati.La seconda guerra mondiale, poi, mette in evidenza la tragicità della sorte delle persone coinvolte nelle ostilità ed in particolare della popolazione civile, tanto che al termine del conflitto si avverte l'esigenza di rivedere le convenzioni vigenti. Nel 1946, quindi, il Consiglio Federale Svizzero convoca una Conferenza diplomatica, che riunitasi a Ginevra il 12 agosto 1949, adotta quattro convenzioni:


-La prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;


-La seconda Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare;


-La terza Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;


-La quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.



Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri della potenza occupante vengono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni. Gli Stati firmatari si impegnano inoltre a curare amici e nemici senza alcuna distinzione; a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati. I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni.


Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato" e il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile".

Nel 1977, infine, una nuova Conferenza Diplomatica adotta due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 destinati appunto a completare le norme di protezione previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra.


-Il I Protocollo ne estende il campo di applicazione e di controllo, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e perfezionando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali.


-Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali mediante una serie di disposizioni destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà;


La diffusione del DIU: compito di ogni volontario.


Lo Statuto della Croce Rossa Italiana definisce compiti primari della associazione la promozione e la diffusione dei principi umanitari che caratterizzano l’istituzione della Croce Rossa Internazionale e il diritto umanitario. La recente riforma del regolamento unico delle componenti volontaristiche ha ampliato le attività di diffusione, puntando sulla riqualificazione del personale volontario impegnato in questo settore. Diffondere il DIU è un compito di ogni volontario ed equivale alla promozione dei principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, promuovere la conoscenza del Diritto Internazionale Umanitario significa creare una maggiore coscienza umanitaria in tempo di pace e far comprendere i limiti della guerra sia ai militari che ai civili.

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